Telefonata molesta ad una donna: condanna solo se vi è consapevolezza del carattere sgradito del comportamento
Pur potendo il reato sostanziarsi in poche o persino in una unica azione, in ogni caso deve trattarsi di un agire pressante e indiscreto
Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di molestia, occorre che il carattere sgradito del comportamento, poiché petulante o posto in essere per biasimevole motivo, sia conosciuto dalla persona che lo ha tenuto nei confronti di un’altra persona.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 18457 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo a quanto successo in provincia di Roma, pongono in discussione la condanna pronunciata in Tribunale.
In ballo l’addebito del reato di molestie, con pena fissata in 300 euro di ammenda, a carico di un uomo, finito nei guai per un messaggio contenente apprezzamenti e avances verso una donna.
In generale, la fattispecie contravvenzionale prevista dal reato di molestie (o disturbo) alle persone punisce colui il quale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
In relazione all’elemento oggettivo, il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione, purché, va sottolineato, particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie. In sostanza, l’atto, per essere molesto, deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. In particolare, per integrare il delitto di molestie, commesso per petulanza, è richiesto un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato.
Così, il disturbo è integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l’occupazione delle persone, mentre la molestia, invece, suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea. Difatti, “molestare” significa, aderendo al significato assunto dalla parola secondo il senso comune, alterare in modo fastidioso o importuno l’equilibrio psichico di una persona normale, essendo questo il significato evocato dal Codice Penale, con norma che fa riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta.
Quanto all’elemento soggettivo, esso consiste nella coscienza e nella volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione del soggetto attivo di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.
Passando dal quadro generale alla specifica vicenda, non paiono emergere, secondo i giudici di Cassazione, sufficienti ed adeguati elementi esplicativi degli elementi costitutivi del reato.
Pur potendo il reato sostanziarsi in poche o persino in una unica azione, in ogni caso deve trattarsi di un agire pressante e indiscreto. Analizzando i messaggi tra l’uomo e la donna, ci sono dubbi su una interferenza biasimevole nella vita della donna, atteso che a seguito della chiara manifestazione da parte di lei di non voler ricevere avances dall’uomo – contenute, da quanto emerso, in un solo messaggio –, l’uomo aveva dichiarato che non la avrebbe più importunata, dando piena e concreta attuazione a tale proposito, cessando ogni ulteriore comunicazione.
Difficile, quindi, sostenere il carattere importuno dell’agire dell’uomo, il quale, da quanto emerso, risulta avere interrotto l’invio dei messaggi non appena compreso che la donna non gradisse di essere contattata, ben potendosi ritenere che egli avesse inteso solo in quel frangente di avere recato disturbo alla donna con i suoi messaggi.