Mantenimento dei figli: obbligo collegato alla mera procreazione

Nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale

Mantenimento dei figli: obbligo collegato alla mera procreazione

L’obbligo dei genitori di mantenere i figli, sancito dal Codice Civile, ha fondamento per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell’ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) naturale, essendo sorto sin dalla nascita nei confronti di entrambi i genitori il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 24449 del 5 agosto 2026 della Cassazione), i quali, alla luce di una delicata vicenda, aggiungono che l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli è connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’Ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento.
Pertanto, ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell’abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che il genitore non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l’esistenza del rapporto di filiazione.
Per quanto concerne, poi, i rapporti tra i due genitori, i magistrati di Cassazione precisano che il genitore che abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore, anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dal Codice Civile, da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali. Pertanto, il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell’importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l’ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sopportato la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all’epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né, infine, dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Dunque, una cosa è l’importo dovuto in restituzione con riferimento al periodo di mantenimento esclusivo, da determinarsi, ove non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, secondo un criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare) legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale e restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza, un’altra è l’importo stabilito a titolo di mantenimento per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio.
Sempre in questa ottica, poi, va tenuto presente, da un lato, che il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un’esenzione, per chi è stato dichiarato padre, dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere, dall’altro che nell’ipotesi in cui il rapporto di filiazione sia stato solo successivamente accertato giudizialmente, la determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico per la fase anteriore al riconoscimento si fonda sugli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti nel periodo considerato.

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