Importazione di prodotti cinesi ma presentabili come ‘made in Italy’: possibile non sanzionare la società

Fondamentale però appurare che la società abbia specificato che la merce deve recare l’etichetta ‘made in China’

Importazione di prodotti cinesi ma presentabili come ‘made in Italy’: possibile non sanzionare la società

Nessuna sanzione per la società finita nei guai per la presunta importazione di prodotti cinesi idonei a trarre in inganno i consumatori, poiché presentabili come ‘made in Italy’, se si appura che essa ha specificato al fornitore che la merce deve recare l’etichetta ‘made in China’.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 28041 del 22 ottobre 2025 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente la visione proposta dalla Camera di Commercio di Roma e posta alla base della sanzione – di oltre 22mila euro – inflitta ad una società operativa nei settori della bigiotteria e degli accessori per la moda.
Già per i giudici d’Appello è risultata evidente la mancanza di colpa nella linea tenuta dalla società, che non è risultata nelle condizioni obiettive né di essere presente in loco al momento della spedizione per verificare il corretto adempimento da parte del fornitore né di visionare la merce al momento dell’arrivo in Italia, tramite spedizioniere, né di aprire i colli prima che essi fossero sdoganati. Pertanto, può affermarsi, secondo i giudici d’Appello, che la società non aveva motivo di nutrire alcun dubbio sulla corretta etichettatura della merce ricevuta tramite la spedizione, realizzata peraltro da uno spedizioniere autorizzato.
Peraltro, la merce è risultata provenire da un fornitore con cui la società aveva un rapporto commerciale costante e, dunque, tenuto conto del comportamento complessivo della società, sussistono i presupposti per ritenere mancante l’elemento soggettivo della colpa o per ricondurre la violazione nell’ambito del caso fortuito, imprevisto ed imprevedibile, essendo ravvisabile un errore del fornitore e avendo la società agito in buonafede senza alcuna colpa o dolo nella commissione della violazione.
Favorevole alla società anche la valutazione dei magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, richiamano il dato normativo, ricordando che viene sanzionato l’illecito uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, qualora esso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana per l’assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione, a trarre in inganno anche un consumatore esperto sull’effettiva origine del prodotto.
Analizzando la specifica vicenda, bisogna tenere conto, secondo i giudici di Cassazione, delle circostanze del caso concreto e della possibilità riconosciuta dalla norma sanzionatoria al titolare o licenziatario del marchio di accompagnare la merce con un’attestazione circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
Correttamente, quindi, si può parlare di mancanza di colpa, in quanto la società importatrice aveva fatto un’ordinazione specificando che la merce doveva recare l’etichetta ‘made in China’ e, di conseguenza, non aveva motivo di attivarsi, al momento dello sdoganamento della merce, per formulare una specifica attestazione, anche tenuto conto della ulteriore possibilità prevista dalla legge di poter accompagnare comunque la merce con un’attestazione circa le informazioni che in fase di commercializzazione avrebbero potuto rendere identificabile l’effettiva origine estera del prodotto.
Giustificato, quindi, l’affidamento della società importatrice circa la possibilità di identificare la provenienza del prodotto.
In generale, poi, è impregiudicata la facoltà per il titolare del marchio o il licenziatario di provvedere ad indicazioni più puntuali circa l’origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando anche il Paese di produzione o fabbricazione sia provvedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o sula confezione, laddove possibile. Nei casi in cui tali attività non fossero materialmente possibili anteriormente alla fase della commercializzazione (anche per ragioni dimensionali, produttive o distributive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso ad una specifica attestazione (nella fase di transito presso gli uffici doganali), con cui si impegna a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull’effettiva origine estera del prodotto.
Nel caso oggetto del processo è stata contestata l’ipotesi di illecito amministrativo, che riguarda non la falsificazione (di rilievo penale) ma la possibile induzione in errore del consumatore circa la provenienza della merce quando l’utilizzo del marchio è fatto con modalità tali da indurre appunto il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana anche per l’assenza di precise indicazioni sulla esatta provenienza o della dichiarazione di impegno a rendere tali informazioni in fase di commercializzazione.

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