Automobilista inchiodato grazie ad un ‘dispositivo video’: multato il Comune
Alla luce della segnalazione compiuta dall’automobilista, il ‘Garante’ ha accertato la condotta illecita dell’ente locale
Automobilista multato grazie ad un ‘sistema video’, risultato però non omologato a tale scopo: legittima la sanzione pecuniaria per il Comune.
Questo quanto stabilito dal ‘Garante per la privacy’ che (provvedimento del 12 febbraio 2026) ha sanzionato con una multa di 4mila euro il Comune di Mazara del Vallo.
A dare il ‘la’ all’accertamento del ‘Garante’ è stato, ovviamente, l’automobilista, il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, da parte del Comune, riguardante la ricezione di un verbale di contestazione dell’infrazione del ‘Codice della strada’, infrazione accertata mediante ‘sistema video’. In sostanza, all’automobilista il Comune ha notificato, tramite piattaforma ‘Send’ ‘App IO’, un verbale in quanto colpevole di avere circolato con un veicolo non presentato alla prescritta revisione. Nel verbale viene anche riportata l’impossibilità di contestazione immediata, in quanto l’infrazione è stata accertata esclusivamente a mezzo sistemi di videosorveglianza.
Ciò detto, l’automobilista ha lamentato che il cartello di videosorveglianza appariva non idoneo, in quanto privo di quegli elementi obbligatori, e ha precisato, inoltre, che non è risultata presente alcuna indicazione sulla disponibilità dell’informativa di secondo livello per le diverse finalità perseguite di tipo amministrativo (sanzioni per violazioni del ‘Codice della strada’) e sicurezza pubblica (furti).
Chiaro il quadro dell’episodio: il Comune di Mazara del Vallo si è dotato di un ‘sistema video’ anche per finalità di accertamento delle violazioni al ‘Codice della strada’, come testimoniato dal verbale notificato all’automobilista,
In linea generale, i soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali mediante dispositivi video se il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Pur in presenza di una condizione di liceità del trattamento, il titolare è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, in base ai quali i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti del soggetto. In tale quadro, la normativa di settore, in particolar modo quella vigente all’epoca dei fatti, disciplina la possibilità di accertare alcune violazioni al ‘Codice della strada’ attraverso appositi ‘dispositivi video’, nel rispetto di alcune condizioni. In particolare, gli apparecchi di rilevazione per essere utilizzati per il rilevamento da remoto delle violazioni, con contestazione differita, devono essere gestiti direttamente dagli organi di Polizia stradale e devono fungere da mero supporto di documentazione della violazione, dovendosi, di regola, procedere sempre alla contestazione immediata, salvo che specifiche situazioni di fatto (cosiddetti oggettivi motivi contingenti), da motivare adeguatamente e circostanziare nel verbale, rendano impossibile la contestazione immediata. Al riguardo, il ‘Codice della strada’ prevede espressamente, tra l’altro, la contestazione differita nel caso di accertamenti per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno.
Ritornando allo specifico episodio, il Comune ha rappresentato che le telecamere attualmente in uso non risultano omologate né approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rilevamento delle violazioni al ‘Codice della strada’, sono state installate nell’ambito di un progetto validato dalla Prefettura, sono state utilizzate per l’accertamento da remoto e la successiva contestazione differita delle violazioni, senza la presenza fisica di un operatore di Polizia su strada.
Il Comune ha precisato che l’utilizzo delle telecamere è consentito esclusivamente come supporto informativo per segnalare alla centrale operativa la potenziale circolazione di veicoli privi di revisione o di copertura assicurativa. Di conseguenza, l’alert generato dal sistema è una attività meramente prodromica, che necessita di un esame documentale e dell’acquisizione di altre informazioni, e da ciò deriva che l’accertamento e la contestazione vengono ad integrarsi, a seguito delle verifiche operate presso l’Ufficio Verbali della Polizia Municipale e non in virtù del solo allarme generato dal sistema, ma attraverso il controllo documentale e la consultazione delle ‘banche dati’ della ‘Motorizzazione – Portale dell’automobilista’.
Ma nel caso in esame è emerso che nel verbale di accertamento notificato all’automobilista è unicamente indicato che “non è stato possibile contestare immediatamente la violazione. Causa: infrazione accertata a mezzo sistemi di videosorveglianza”, senza fornire alcuna indicazione aggiuntiva in merito alle effettive modalità di accertamento osservate, nonché in relazione agli oggettivi motivi contingenti ricorrenti nel caso concreto.
Pertanto, deve concludersi, secondo il ‘Garante’, che, nell’accertamento effettuato nei confronti dell’automobilista utilizzando il ‘sistema video’ in questione ai fini della contestazione di una violazione al ‘Codice della strada’ in modalità differita, in assenza dei necessari presupposti previsti dalla legge, il Comune ha posto in essere un trattamento di dati personali nei confronti dell’automobilista in maniera non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza e in assenza di un’idonea base giuridica.
Peraltro, la condotta del Comune risulta non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza anche in relazione alla completezza e all’esattezza delle informazioni rese ai soggetti in merito all’effettivo trattamento posto in essere. Allorquando, infatti, siano impiegati dispositivi video, spiega il ‘Garante’, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire ai soggetti anche delle informazioni di secondo livello, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori ed essere facilmente accessibili, ad esempio attraverso un pagina informativa completa messa a disposizione in uno snodo centrale o affissa in un luogo di facile accesso.
In generale, le informazioni di primo livello (cartello di avvertimento) dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento. Inoltre, la segnaletica deve contenere anche quelle informazioni che potrebbero risultare inaspettate per il soggetto. Potrebbe trattarsi, ad esempio, della trasmissione di dati a terzi, in particolare se ubicati al di fuori dell’Unione Europea, e del periodo di conservazione. Se tali informazioni non sono indicate, il soggetto dovrebbe poter confidare nel fatto che vi sia solo una sorveglianza in tempo reale (senza alcuna registrazione di dati o trasmissione a soggetti terzi).
La segnaletica di avvertimento di primo livello deve contenere un chiaro riferimento al secondo livello di informazioni, ad esempio indicando un sito web sul quale è possibile consultare il testo dell’informativa estesa.
Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in atti copia di un cartello, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali di primo livello inizialmente installata, la quale non risultava conforme ai requisiti previsti, in quanto: erano indicati riferimenti non aggiornati in merito alla normativa sulla protezione dei dati personali; non erano indicati l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, essendo indicato che la registrazione è effettuata dal Comandante della Polizia Municipale; non erano indicati i dati del responsabile della protezione dei dati; non erano indicate le basi giuridiche del trattamento; per quanto concerne le finalità del trattamento, era indicato che la registrazione è effettuata per la rilevazione di infrazioni al ‘Codice della strada’ e per sanzionare l’abbandono incontrollato di rifiuti.
A tal riguardo, il ‘Garante’ ricorda che la finalità di trattamento connessa al controllo degli illeciti amministrativi in materia ambientale non può essere perseguita con le medesime telecamere di videosorveglianza che riprendono ad ampio raggio la pubblica via per finalità di sicurezza urbana, potendo, invece, gli enti locali utilizzare dispositivi foto-video (cosiddette fototrappole) collocati in specifiche e circoscritte aree su cui insiste un effettivo rischio di illecito abbandono di rifiuti o scorretto conferimento di rifiuti, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, che impone di configurare tali dispositivi con un angolo di visuale circoscritto alle aree interessate dai predetti fenomeni. Pertanto, l’informativa dovrebbe eventualmente specificare che tale finalità di trattamento si riferisce esclusivamente alle cosiddette fototrappole, ove effettivamente impiegate dal Comune; non era indicato il periodo di conservazione delle immagini; non erano menzionati compiutamente i diritti dei soggetti e le connesse modalità di esercizio; non erano specificate le modalità attraverso le quali i soggetti possono accedere ad un’informativa completa di secondo livello nella quale poter reperire gli ulteriori e completi elementi informativi.
Infine, per quanto concerne l’informativa di secondo livello in relazione al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, essa, da quanto accertato, non risultava reperibile sul sito web istituzionale del Comune.
Tirando le somme, il Comune ha omesso di fornire un’idonea informativa di primo livello, ha omesso di fornire un’informativa di secondo livello e successivamente ha fornito un’inidonea informativa di secondo livello.
Cambiando fronte, in caso di rischi elevati per i soggetti – rischi derivanti, ad esempio, dall’utilizzo di nuove tecnologie e sempre presenti laddove sia effettuata una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico – il titolare del trattamento deve effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, al fine di adottare, in particolare, le misure adeguate ad affrontare tali rischi, consultando preventivamente il ‘Garante’, ove ne ricorrano i presupposti.
Invece, il Comune di Mazara del Vallo ha dichiarato che, all’atto dell’installazione dei dispositivi video in esame, non ha svolto una valutazione di impatto in quanto erroneamente l’ha ritenuta non necessaria, valutando come sufficiente il modello semplificativo di informativa minima.
Errore grave, questo, spiega il ‘Garante’, poiché il Comune era certamente soggetto all’obbligo di redigere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, considerato che essa è sempre richiesta in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, che consente la raccolta di numerosissimi dati anche inerenti all’ubicazione e alla circolazione dei soggetti. Senza dimenticare che la valutazione di impatto è uno strumento idoneo a comprovare la responsabilizzazione del titolare nei confronti del trattamento effettuato.