Genitori inadeguati: legittima l’adottabilità del figlio
In generale, le misure che azzerano o limitano la responsabilità genitoriale e l’adozione legittimante, quali extrema ratio rispetto al diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, sono ammissibili solo in presenza di fatti gravi, attuali e specifici, indicativi in modo certo di uno stato di abbandono morale e materiale e di un conseguente effettivo pregiudizio per il minore
L’adozione cosiddetta mite consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti.
D’altro canto, l’adozione cosiddetta legittimante costituisce, invece, l’extrema ratio cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione dei rapporti col genitore si ponga in contrasto con l’interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un’incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, incapacità non recuperabile in tempi compatibili con l’esigenza del figlio di conseguire un’equilibrata crescita psicofisica .
Questo il quadro ribadito dai giudici (ordinanza numero 24452 del 5 agosto 2026 della Cassazione), i quali hanno reso definitivo lo stato di adottabilità di minore, di appena 3 anni, nonostante le obiezioni sollevate dal padre.
In generale, le misure che azzerano o limitano la responsabilità genitoriale e l’adozione legittimante, quali extrema ratio rispetto al diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, sono ammissibili solo in presenza di fatti gravi, attuali e specifici, indicativi in modo certo di uno stato di abbandono morale e materiale e di un conseguente effettivo pregiudizio per il minore, non superabile con interventi di sostegno o con soluzioni meno afflittive, e previa verifica dell’impossibilità di recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore nonché dell’assenza di parenti idonei e disponibili ad assumere in concreto funzioni vicariali.
Analizzando la specifica vicenda, è condivisa dai giudici di merito e dai magistrati di Cassazione la valutazione di irreversibile inadeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale nei confronti del figlio da parte della madre, del padre e del nucleo familiare allargato.
A inchiodare l’uomo non solo il non avere compreso che la decisione di collocamento comunitario mamma e bambino era stata giustificata dalla necessità di tutelare il minore nel suo percorso di crescita e di assicurare loro ogni supporto ritenuto necessario ma anche i plurimi elementi di criticità che ne attestano l’inidoneità genitoriale. In particolare, pur avendo capacità relazionali, l’uomo è risultato privo di reali attitudini collaborative in ambito educativo (dato che inizialmente aderisce alle proposte, ma, se non sono totalmente in linea con la sua visione, rompe l’alleanza mostrandosi contrario e proiettando sull’altro le sue responsabilità), dotato di un funzionamento cognitivo poco maturo, con problematiche nella coerenza del pensiero e una tendenza all’inibizione affettiva, incapace di riconoscere le proprie responsabilità, proiettando all’esterno le colpe.
Inoltre, l’uomo ha una scarsa competenza nella regolazione emotiva e nella gestione delle esigenze del bambino, essendo emerse criticità significative nella gestione della relazione con il figlio minore, in quanto, pur in presenza di un miglioramento nella capacità del padre di soddisfare i bisogni primari del bambino, sono ancora evidenti difficoltà nella regolazione emotiva e nella risposta ai segnali affettivi del minore. A questo proposito, l’uomo non si è dimostrato capace di cogliere la dimensione relazionale e affettiva sottesa al comportamento del minore, ha palesato la tendenza a interpretare il disagio del figlio in modo riduttivo ed ha manifestato una scarsa capacità di collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela del minore e una tendenza a delegittimare il progetto educativo proposto in suo favore, non riuscendo così a porsi a sostegno del sistema di cura e protezione attivato in favore dei figlio.
A completare il quadro, infine, la presenza di contenuti di pensiero immaturi, una fragilità personologica legata a inibizione cognitiva, a superficialità di giudizio, ad attaccamento precario alla vita sociale e alla limitata lettura della problematicità, così da evidenziare la impossibilità di attivazioni di funzioni genitoriali adeguate.
In conclusione, l’uomo non ha maturato una consapevolezza adeguata circa la complessità del ruolo genitoriale, che non può essere ridotto alla sola dimensione materiale o logistica (quale l’ottenimento di un impiego stabile o di una sistemazione abitativa), ma implica necessariamente un processo di elaborazione delle proprie fragilità personali e relazionali.
Ampliando l’orizzonte, i magistrati di Cassazione ricordano che ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono del minore è necessario accertare, all’attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli nei suoi confronti e indicativi di un’incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stanti l’infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e la mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori.
In sostanza, l’adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le carenze personologiche del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame sono emersi plurimi profili di incapacità genitoriale dell’uomo e, di conseguenza, si è rilevato come la condotta paterna abbia arrecato un concreto pregiudizio al figlio minore. Difatti, la carenza di disponibilità psicologica da parte della figura genitoriale ha provocato nel minore una immaturità psicoaffettiva e un attaccamento di tipo insicuro ed evitante, tanto che il bambino non ha mostrato reazioni alla separazione dalla figura di attaccamento, né ha cercato il genitore, manifestando una apparente indifferenza a nascondere una forte attivazione emozionale repressa.
In sostanza, la rescissione del legame familiare risulta funzionale al sano sviluppo psicofisico del minore. Soprattutto perché si è esclusa la possibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, con la conseguenza di dovere valutare come legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono del minore.