Esclusa la fallibilità del consulente aziendale
Respinta la richiesta avanzata da un creditore. Fondamentale constatare che il debitore si limita a svolgere attività di consulenza
Necessario certificare la definizione del procedimento pendente in fase esecutiva, sia per rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, che per assicurare, al contempo, la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione
Decisiva la valutazione dell’episodio come frutto di un gesto di impeto, giustificato almeno in parte