Azienda partecipata dal Comune e strani movimenti di denaro: amministratore colpevole di peculato

Irrilevante il riferimento difensivo ad una gestione informale delle spese e dei rimborsi

Azienda partecipata dal Comune e strani movimenti di denaro: amministratore colpevole di peculato

L’errore circa la facoltà di disposizione del pubblico denaro, anche ove indotto da una consolidata prassi amministrativa, si risolve in un errore sulla legge penale e, pertanto, non esclude l’elemento soggettivo del reato di peculato. Dl tutto irrilevante, pertanto, che nel contesto di un Comune, anche in considerazione delle piccole dimensioni dell’ente e della società ad esso collegata, vi sia da tempo una gestione informale delle spese e dei rimborsi, posto che tale dato non può costituire motivo di esclusione dell’elemento soggettivo del reato.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (sentenza numero 13349 del 13 aprile 2026 della Cassazione) alla luce di quanto verificatosi un piccolo Comune in provincia di Bergamo.
Riflettori puntati sulle condotte – catalogabili come peculato, secondo l’accusa – tenute dall’amministratore di una società, interamente partecipata dal Comune, ente di cui l’amministratore ha ricoperto a lungo la carica di sindaco.
Ad inchiodare il dirigente sotto processo sono
i prelievi di denaro e le spese sostenute con la carta di credito della società: operazioni non effettuate nell’interesse dell’ente, si è appurato.
In questa ottica, difatti, viene sottolineato che la società aveva per obiettivo la valorizzazione turistica del comprensorio ma, in concreto, non sono risultate iniziative che giustificassero le asserite spese di rappresentanza e quelle di viaggio. Anche perché la società è risultata essere del tutto priva di operatività economica e unicamente proprietaria di beni affidati in concessione, sicché deve escludersi che il suo amministratore possa aver sostenuto spese – peraltro effettuate anche in giornate festive e in località di villeggiatura – nell’esercizio del suo incarico.
In buona sostanza, la prova dell’utilizzo indebito del denaro è stato desunto dalla constatazione che l’amministratore della società era sostanzialmente privo di operatività.
Da respingere, quindi, la prospettazione difensiva volta ad ottenere il riconoscimento, anche nella forma putativa, dell’esimente dell’esercizio del diritto, posto che, una volta escluso che le spese e i rimborsi erano effettivamente collegabili all’attività svolta dall’amministratore, viene conseguentemente meno anche la configurabilità della causa di giustificazione.
Tema centrale, infine, è quello relativo alla individuazione della nozione di incaricato di pubblico servizio.
Chiari, precisano i magistrati di Cassazione, i presupposti a fronte dei quali un’attività, svolta mediante il ricorso a strumenti privatistici, possa ritenersi integrare un pubblico servizio: irrilevante, in particolare, la forma privatistica dell’ente per conto del quale il soggetto-persona fisica agisce, dovendosi incentrare l’attenzione sul contenuto dell’attività svolta.
L’amministratore sotto processo ha sostenuto che la società in questione era un ente di natura privatistica, cui non competeva alcuna funzione di pubblico interesse.
In realtà, questo riferimento non è dirimente, secondo i magistrati di Cassazione, posto che l’oggetto indicato nello statuto della società era ben più ampio ed aveva ad oggetto la valorizzazione turistica del territorio comunale, sicché la gestione di un impianto di risalita non costituiva l’unica attività, bensì si inseriva in una finalità più ampia ed avente dichiaratamente una funzione pubblicistica. A ciò deve aggiungersi che la società in questione era interamente partecipata dal Comune, sicché la sua attività non poteva esaurirsi nella mera gestione di un’attività imprenditoriale, presupponendo necessariamente una finalità di tipo pubblicistico perseguita mediante strumenti privatistici.
La peculiarità della società in questione consente di superare le obiezioni sollevate dalla difesa e tese a valorizzare il criterio oggettivo-funzionale che consente di individuare lo svolgimento di un pubblico servizio.
In questa vicenda, difatti, la società è risultata essere un ente strumentale del Comune, interamente finanziato dall’ente locale ed esclusivamente deputato al perseguimento delle finalità di promozione turistica. Le condotte appropriative sono risultate commesse dall’amministratore unico della società ed hanno avuto ad oggetto fondi che erano necessariamente destinati al perseguimento del pubblico interesse, il che consente di ritenere sicuramente sussistente la qualifica soggettiva richiesta dal delitto di peculato.
Del tutto irrilevante che, in epoca successiva rispetto a quella delle appropriazioni, il Comune abbia progressivamente dismesso la partecipazione all’interno della società, cedendo prima la quota di maggioranza e poi quella residua. Ai fini della configurazione del reato, infatti, rileva l’assetto che la società aveva al momento della commissione del fatto, allorquando la dismissione non era definitivamente intervenuta, sicché il Comune continuava ad essere titolare delle quote, come pure immutate era la funzione pubblicistica perseguita e la conseguente destinazione delle risorse. In buona sostanza, il venir meno del vincolo pubblicistico può dirsi intervenuto solo al momento della definitiva dismissione delle quote da parte dell’ente comunale, con la conseguenza che le condotte in precedenza commesse integravano appieno il reato di peculato.

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