Agevolazione per l’acquisto della prima casa: valutare l’immobile già posseduto e locato a terzi
Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare una inidoneità oggettiva dell’unità immobiliare già posseduta, inidoneità volta a giustificare l’applicazione dell’agevolazione fiscale anche al successivo acquisto immobiliare
In materia di agevolazione tributaria su acquisto di prima casa, la circostanza che l’immobile pre-posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva dell’unità immobiliare volta a giustificare l’applicazione dell’agevolazione in questione anche al successivo acquisto immobiliare, sicché se, a quest’ultima data, l’immobile pre-posseduto risulta giuridicamente indisponibile, esso non può ritenersi per questa ragione inidoneo ai fini del beneficio, dipendendo la sua indisponibilità dalla destinazione d’uso ad esso volontariamente e discrezionalmente impartita dal proprietario .
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 3596 del 17 febbraio 2026 della Cassazione) per confermare in via definitiva l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio finanziario, revocate le agevolazioni tributarie ‘prima casa’ in relazione all’atto di acquisto di un alloggio in quel di Milano, ha liquidato le imposte dovute – al netto di quelle già versate in sede di registrazione – in oltre 10mila euro.
Fatale al contribuente la proprietà di un altro immobile, sempre a Milano.
Irrilevante il richiamo, da parte del contribuente, alla presunta inidoneità del primo immobile a soddisfarne le esigenze abitative familiari, anche perché concesso in locazione a terzi.
Erra il contribuente, spiegano i giudici di Cassazione, nel sostenere che l’essere l’immobile pre-posseduto gravato dal diritto di godimento di terzi per effetto di contratto di locazione lo rendesse inidoneo alle esigenze abitative familiari. Ciò perché non rientra nel concetto di inidoneità oggettiva, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione ‘prima casa’, una indisponibilità giuridica di carattere meramente temporaneo dipendente dalla volontà e discrezionale scelta del soggetto, come quella derivante dalla locazione a terzi dell’immobile posseduto nel medesimo Comune.
Non sussiste, difatti, l’inidoneità oggettiva dell’immobile allorquando la sua indisponibilità scaturisca dalla concreta destinazione d’uso dell’immobile impartita, mediante contratto di locazione, dal proprietario. Pertanto, non può chiedere nuovamente i benefici ‘prima casa’, invocando l’inidoneità, il soggetto che sia proprietario di un’abitazione da lui locata, a causa della sussistenza dell’altrui diritto di godimento, così come non può usufruire dell’agevolazione colui che abbia usato in concreto l’abitazione pre-posseduta come studio professionale.