IMU: ecco l’identikit dell’abitazione principale
Logico, per i giudici, fare riferimento alla unità immobiliare in cui il proprietario dimori abitualmente ed in cui abbia fissato la residenza anagrafica
La definizione di abitazione principale, ai fini IMU, va, per indicazione normativa, ricondotta all’unità immobiliare in cui il proprietario dimori abitualmente ed in cui abbia fissato la residenza anagrafica.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 6050 del 17 marzo 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un immobile della Capitale, aggiungono che l’esenzione IMU compete sempre al verificarsi di due condizioni, vale a dire la dimora abituale e la residenza anagrafica del soggetto.
Chiari i dettagli della vicenda. Oggetto del contendere è la pretesa concretizzata negli avvisi di accertamento con cui ‘Roma Capitale’ liquida una maggiore IMU per gli anni 2012 e 2013, applicando una diversa aliquota (1,06 per cento in luogo dello 0,5 per cento versata) in relazione al bene immobile di proprietà del contribuente. Tutto ciò sul presupposto che l’unità immobiliare non fosse destinata ad abitazione principale del contribuente.
Per i giudici tributari di secondo grado non ci sono dubbi: l’imposta era dovuta, in quanto la disciplina IMU considera quale abitazione principale quella in cui il soggetto, oltre a dimorarvi abitualmente, abbia ivi fissato anche la residenza anagrafica, circostanza questa non sussistente nel caso specifico, a nulla rilevando che nell’immobile in questione fosse utilizzato come dimora abituale, in quanto per l’agevolazione e la detrazione previste per l’abitazione principale occorreva la concorrenza dei due requisiti, vale a dire la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Sulla stessa lunghezza d’onda, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali respingono le obiezioni sollevate dal contribuente.
La norma risulta chiarissima nell’associare il trattamento di favore all’abitazione principale, che definisce come luogo in cui è fissata la abituale dimora e la residenza anagrafica, concedendo l’agevolazione di un’aliquota ridotta alle abitazioni di tipo signorile (classificata in categoria A/1), come quella in oggetto, il tutto sul presupposto, che regge (anche) grammaticalmente l’intera proposizione normativa, che si tratti di abitazione principale, non avendo altrimenti giuridicamente senso il trattamento di favore, qualunque esso sia.
Ciò posto, non è seriamente discutibile negare che la definizione di abitazione principale, ai fini IMU, sia, per definizione normativa, l’unità in cui il proprietario del bene vi dimori abitualmente ed ivi abbia fissato la residenza anagrafica.
Tale ordine di idee vale, mutatis mutandis, anche per il beneficio in rassegna, cioè a dire per l’applicazione di un’aliquota agevolata, e non potrebbe essere altrimenti, osservano i magistrati di Cassazione, essendo il complessivo trattamento di favore concepito per l’abitazione principale, secondo la definizione normativa, mutando nel caso di unità immobiliare classificate in categoria ‘A/1’, ‘A/8’ ed ‘A/9’ solo la misura o – se si vuole – la natura del beneficio, non più costituito, stante le caratteristiche strutturali di tali beni, dall’esenzione ma da una più modesta agevolazione.
Ad inchiodare il contribuente, quindi, è, a chiusura della vicenda in esame, la pacifica assenza della residenza anagrafica nell’immobile oggetto di tassazione, con conseguente esclusione dell’agevolazione.